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La responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica Amministrazione: non ha più senso parlare di insidia o trabocchetto (Cass 8692/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 30.04.2009
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Abstract: Anche nel caso in cui non sia applicabile l'art. 2051 c.c. e trovi invece applicazione la norma di chiusura dell'art. 2043 c.c., il fatto che parte in causa sia la Pubblica Amministrazione non modifica gli oneri probatori. In particolare non esiste alcuna limitazione alle sole ipotesi di esistenza di insidia o trabocchetto.

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[aggiornamento del 23/3/12: sull'argomento segnalo un mio contributo "La responsabilità della Pubblica Amministrazione per le cose in custodia" su Il Civilista, Giuffrè Editore, n. 1/12]


[aggiornamento del 9/06/11: si veda anche Cass. 6537/11]


Viene ribadito il concetto che la Pubblica Amministrazione deve sottostare alle regole di qualsiasi altro soggetto. Quindi, parlando di responsabilità civile, anche nel caso in cui non sia applicabile il criterio di responsabilità oggettiva previsto dall'art.2051 c.c. e trovi invece applicazione la norma generica dell'art. 2043 c.c., il fatto che la responsabilità sia della Pubblica Amministrazione non modifica gli usuali oneri probatori.

In particolare, non esiste alcuna norma che limiti alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto la responsabilità della Pubblica Amministrazione.

 

Renato Savoia

* * *

 

Cass. civ. Sez. III, 09-04-2009, n. 8692

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. BATTISTA PETTI Giovanni - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente -

contro

REGIONE ***** in persona del Presidente della Giunta Regionale *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1213 del 2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione 3^ Civile, emessa il 20 febbraio 2004, depositata il 28 luglio 2004; R.G.N.1127 del 2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02 marzo 2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l'Avvocato *****;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del motivo, e l'assorbimento del 2^ motivo di ricorso.

Svolgimento del processo

1.1 Con ricorso notificato il 5 febbraio 1993 ****** conveniva la Regione ****** innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di ******, esponendo di essere proprietario di un'imbarcazione da diporto alla cui guida, in data ******, mentre navigava sul Lago Maggiore a ridotta velocità, era andato a urtare contro un basso fondale, sicchè il motoscafo era parzialmente affondato. Assumeva l'attore che degli ingenti danni riportati dal mezzo era responsabile la Regione ******, non essendo la roccia nè visibile, nè segnalata, e ciò tanto più che la carta nautica ufficiale indicava in quel punto un fondale profondo due metri, laddove questo si era rivelato molto più basso.

Chiedeva pertanto il ricorrente la condanna dell'ente convenuto a risarcirgli i danni.

Costituitasi in giudizio, la Regione ****** eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Tribunale di ******.

Nel merito negava ogni responsabilità per l'incidente.

A seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, la causa veniva dal ****** riassunta innanzi al Tribunale di ****** che con sentenza del 7 giugno 2001, all'esito della compiuta istruttoria, rigettava la domanda.

Proposto gravame, la Corte d'appello di ******, con sentenza del 20 febbraio 2004 lo respingeva.

1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione ****** affidando le sue doglianze a due motivi.

Resiste con controricorso la Regione ******.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso è stato così avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Nell'adunanza del 21 febbraio 2006 la Corte ha tuttavia rimesso la causa alla pubblica udienza.

****** e la Regione ****** hanno depositato una seconda memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

2.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., e degli artt 112 e 115 c.p.c., contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito erroneamente affermato che il *****, pur avendo provato l'esistenza dell'insidia, non aveva diritto ad alcuna tutela risarcitoria, ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato la sussistenza di una situazione di inerzia colposa della Regione ***** nell'omesso posizionamento, in epoca precedente l'incidente, di indicazioni segnaletiche del basso fondale contro il quale era andato a collidere il motoscafo, laddove, per consolidato diritto vivente, per aversi responsabilità risarcitoria, ex art. 2043 c.c., della Pubblica Amministrazione, condizione necessaria e sufficiente è la sola prova dell'insidia. Conseguentemente, avendone il ***** dimostrato l'esistenza, spettava all'ente convenuto provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo, laddove la Corte territoriale aveva erroneamente addossato al ricorrente anche l'onere di dimostrare che la Regione, benchè edotta del rischio, nulla aveva fatto. Siffatta conclusione era peraltro in contrasto con tutto l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente affermato l'applicabilità agli enti pubblici dell'art. 2043 c.c., e aveva altresì mostrato di aderire ai principi in punto di distribuzione dell'onere della prova, enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1999.

Aggiunge anche il ricorrente che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'accoglimento del motivo attribuisce alla Corte, in applicazione della norma di cui all'art. 384 c.p.c., la facoltà di decidere il merito della causa.

Col secondo mezzo l'impugnante denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione dell'art. 2043 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5 perchè, anche ammesso che spettava al ***** dimostrare, per essere risarcito, la colpevole inerzia dell'amministrazione, l'assunto difensivo della Regione, secondo cui l'esistenza di rocce semiaffioranti nel punto in cui si era verificato il sinistro, sarebbe stata nota a tutti, costituiva ammissione della conoscenza del fenomeno e segnatamente della discrasia tra situazione reale e dato cartografico. Del resto l'ente convenuto aveva inizialmente sostenuto che l'indicazione 2p riportata nella carta nautica segnalasse una profondità media di 2 metri, piuttosto che la profondità minima effettiva del lago in quel punto, così mostrando di versare in uno stato di ignoranza inescusabile in chi deve garantire la sicurezza della navigazione.

2.2 II primo motivo di ricorso è fondato.

L'insidia determinativa del danno del quale l'attore ha chiesto il ristoro era individuabile - ed è stata concordemente individuata dalle parti - nella esistenza di un basso fondale non segnalato nella carta nautica ufficiale del Lago Maggiore, che pacificamente indicava, nel punto in cui ebbe a verificarsi l'incidente, una profondità di almeno due metri.

Il giudice di merito, pur dando atto che siffatte indicazioni erano sbagliate, ha tuttavia ritenuto l'errore non addebitabile alla Regione, segnatamente rilevando che il documento, integrante la cartografia ufficiale dello Stato, proveniva dalla Marina Militare, alla quale conseguentemente incombeva la verifica della esattezza dei dati. In tale contesto, secondo la Corte territoriale, la domanda attrice avrebbe potuto essere accolta solo ove l'attore avesse dimostrato che l'ente convenuto conosceva la discrasia tra dati reali e risultanze cartografiche, prova che non era stata fornita, irrilevante essendo anche la delibera della Regione in data 15 aprile 1991, avente ad oggetto la collocazione di opere di segnalamento del pericolo rappresentato da bassi fondali e da rocce affioranti nel Lago Maggiore, in quanto adottata proprio a seguito dell'incidente per cui è causa.

Rileva il collegio che siffatto argomentare è in contrasto con lo schema ricostruttivo della responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione accolto dal diritto vivente e al quale lo stesso decidente ha, in tesi, affermato di aderire.

Mette conto preliminarmente evidenziare che la navigazione lacuale rientra nell'ambito delle attribuzioni normative e amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Cost. Ed è significativo che proprio la Regione ***** abbia nel tempo difeso innanzi alla Corte costituzionale siffatte sue competenze contro atti dello Stato pretesamente lesivi delle stesse (confr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 378).

2.3 Ciò posto, è consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).

2.2 Venendo al caso di specie, l'assunto secondo cui la verifica e la conseguente rettifica dei dati della carta nautica incombeva alla Marina Militare e che la Regione avrebbe potuto essere condannata a risarcire i danni derivanti dalla loro inesattezza solo ove fosse stato dimostrato che, pur essendone consapevole, era rimasta colpevolmente inerte, pone a carico all'attore un onere probatorio che esula dalla corretta applicazione dei principi in materia di damnum iniuria datum, spingendo l'area di esonero da responsabilità dell'ente pubblico ben oltre la soglia consentita dalla norma codicistica.

Non par dubbio infatti che la pertinenza della navigazione lacuale alla sfera delle competenze regionali comporta che della esattezza ed efficienza dei presidi volti a regolamentarla e a consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque, salvo, naturalmente, il diritto dell'ente di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia approntato quei dispositivi ove, per effetto della loro erroneità o insufficienza, esso sia stato chiamato a rispondere dei pregiudizi derivatane a terzi.

Ciò significa che non ha alcun rilievo, in questa sede, la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che la carta nautica proveniva dalla Marina Militare perchè la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto.

Infine non ricorrono le condizioni perchè la causa venga decisa nel merito, siccome richiesto dal ricorrente, essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto sull'entità dei danni e del conseguente risarcimento spettante al ricorrente.

Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, la quale sì atterrà al seguente principio di diritto: accertata l'esistenza di un'insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all'attore dimostrare l'inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009